NORMATIVA SUGLI ASSEGNI NON COPERTI DA PROVVISTA
Tuttagricoltura informa la spettabile clientela che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 ha introdotto significative modifiche alla disciplina sanzionatoria degli assegni, emessi senza autorizzazione e senza provvista. Le nuove norme stabiliscono che, nel caso di MANCATO PAGAMENTO, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista (quando è decorso il termine stabilito, senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento del titolo), il nominativo del traente viene registrato in un apposito archivio informatico; ciò determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni nonché il divieto, per la durata di sei mesi, per tutte le banche ed uffici postali, di stipulare nuove convenzioni di assegno e di pagare gli assegni tratti anche se emessi nei limiti della provvista.